IL TRIBUNALE
   Letti gli atti relativi alla  domanda  di  risarcimento  del  danno
 proposta  dal  dott.  Francesco Sidoti nei confronti della Presidenza
 del Consiglio del Ministri ai sensi della legge n. 117/1988.
                             O s s e r v a
   1. - Il dott. Sidoti propone  domanda  di  risarcimento  del  danno
 allegando   difetti  di  motivazione  e  travisamento  dei  fatti  in
 relazione  all'ordinanza  di  custodia  cautelare  emessa  nei   suoi
 confronti dal
  gip di Reggio Calabria, dott. Alberto Cisterna.
   2. - Il presente giudizio e' stato proposto davanti al tribunale di
 Messina  in  ragione  della norma derogativa all'ordinaria competenza
 territoriale contenuta nell'art. 4, comma 1, della legge suddetta, il
 quale prevede la competenza del "tribunale del luogo dove ha sede  la
 corte d'appello del distretto piu' vicino a quello in cui e' compreso
 l'ufficio  giudiziario  al quale apparteneva il magistrato al momento
 del fatto, salvo che il magistrato sia venuto ad  esercitare  le  sue
 funzioni  in  uno  degli  uffici  di  tale  distretto. In tal caso e'
 competente il tribunale del luogo ove  ha  sede  la  corte  d'appello
 dell'altro  distretto  piu'  vicino,  diverso  da  quello  in  cui il
 magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto".
   3. - La ratio della disposizione in oggetto e' evidentemente quella
 di evitare turbative alla serenita' ed imparzialita' dei giudizi,  di
 evitare  cioe'  ai  giudici  del  relativo procedimento il disagio di
 decidere nei confronti di un magistrato del  proprio  ufficio  o  del
 medesimo distretto di appartenenza.
   4.  -  Se  cosi'  e',  deve ritenersi che la norma stessa violi gli
 artt. 3 e 24 della Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  prevede
 analogo   e   speculare  spostamento  della  competenza  territoriale
 nell'ipotesi  in  cui  l'attore-danneggiato  sia  a  sua   volta   un
 magistrato  che  all'epoca  dei  fatti  svolgeva la sua attivita' nel
 distretto cui appartiene l'ufficio giudiziario  chiamato  a  decidere
 sulla sua domanda risarcitoria.
   5.  -  Infatti  il  medesimo rischio di turbativa alla serenita' ed
 imparzialita' dei giudizi e' ravvisabile anche in  tale  ipotesi:  ne
 consegue  che  il  magistrato-danneggiante viene a trovarsi, sotto il
 profilo  del  diritto  alla  difesa  (dato  che  rischia  di   essere
 assoggettato  a un giudizio che potrebbe essere non del tutto sereno,
 secondo la valutazione operata, se pure da  diverso  angolo  visuale,
 dal legislatore stesso), in una posizione deteriore rispetto a quella
 del  suo  contraddittore  sotto  il  profilo  dell'imparzialita'  del
 giudice (con cio' verificandosi  la  violazione  dell'art.  24  della
 Costituzione).  Non  assume  rilievo  la  circostanza che l'azione e'
 formalmente esperita nei confronti della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri,  dato  che  il  magistrato  e'  comunque   legittimato   ad
 intervenire   in   giudizio   (art.   6,   che  prevede  a  tal  fine
 un'obbligatoria litis denuntiatio) e che la decisione  e'  idonea  ad
 incidere nei suoi confronti sia sotto il profilo economico (azione di
 rivalsa  dello Stato di cui all'art. 7) che sotto quello disciplinare
 (art. 5 comma 5),  oltre  che  sotto  l'aspetto  meramente  morale  e
 professionale.
   6.  -  La  differente disciplina di due fattispecie sostanzialmente
 analoghe ed omogenee, la quale non appare ispirata ad alcun  criterio
 di  ragionevolezza,  integra altresi' la violazione dell'art. 3 della
 Costituzione. E che detta disciplina sia  da  ascrivere  non  ad  una
 ragionata  valutazione  della  diversita' delle situazioni, ma ad una
 mera dimenticanza del  legislatore  (che  ha  omesso  di  considerare
 l'ipotesi,  peraltro  marginale, che il danneggiato potesse rivestire
 la qualifica di magistrato), e' confermato dall'art. 11  dell'attuale
 codice  di  procedura  penale  (approvato pochi mesi dopo la legge n.
 117/1988  ed  entrato  in  vigore  l'anno  successivo),  che  prevede
 l'obbligatorio   spostamento   della  competenza  territoriale  tanto
 nell'ipotesi in cui il magistrato sia  soggetto  passivo  dell'azione
 penale quanto in quella in cui egli assuma la veste di parte lesa dal
 reato:    il    legislatore   in   sostanza   ribadisce   il   dubbio
 sull'imparzialita'  del  giudice  chiamato  a  giudicare  un  collega
 operante nel distretto, omettendo di trarne le debite conseguenze sul
 piano  normativo  nella  sola  fattispecie  denunciata  col  presente
 provvedimento.  Ne'  tale  omissione  puo'  essere  colmata  in  sede
 interpretativa, dato che la predetta norma derogativa alla competenza
 territoriale  ordinaria  ha  carattere  eccezionale  ed  e'  pertanto
 insuscettibile di interpretazione analogica.
   7. - La questione sopra evidenziata, oltre che  non  manifestamente
 infondata  per  le  superiori considerazioni, e' certamente rilevante
 nel presente giudizio, dato che il dott. Sidoti all'epoca  dei  fatti
 per  cui  e'  causa  svolgeva  da  quasi un trentennio la funzione di
 magistrato nel distretto della corte  d'appello  di  Messina  con  la
 qualifica  di  pretore  di Milazzo. La circostanza che il giudizio si
 trovi nella fase di delibazione dell'ammissibilita' della domanda non
 incide sulla rilevanza  della  questione  prospettata,  dato  che  e'
 appunto  in  tale  fase  che  va verificata la competenza del giudice
 adito (art.  5, comma 3). Ed e' appena il caso  di  rilevare  che  la
 competenza  in  questione,  pur  in assenza di espressa dichiarazione
 legislativa,  viene  pacificamente  considerata  come  funzionale  ed
 inderogabile  in  quanto dettata da motivi di ordine pubblico: con la
 conseguenza che la relativa incompetenza  deve  ritenersi  rilevabile
 d'ufficio.