IL TRIBUNALE Letti gli atti relativi alla domanda di risarcimento del danno proposta dal dott. Francesco Sidoti nei confronti della Presidenza del Consiglio del Ministri ai sensi della legge n. 117/1988. O s s e r v a 1. - Il dott. Sidoti propone domanda di risarcimento del danno allegando difetti di motivazione e travisamento dei fatti in relazione all'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal gip di Reggio Calabria, dott. Alberto Cisterna. 2. - Il presente giudizio e' stato proposto davanti al tribunale di Messina in ragione della norma derogativa all'ordinaria competenza territoriale contenuta nell'art. 4, comma 1, della legge suddetta, il quale prevede la competenza del "tribunale del luogo dove ha sede la corte d'appello del distretto piu' vicino a quello in cui e' compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le sue funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso e' competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello dell'altro distretto piu' vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto". 3. - La ratio della disposizione in oggetto e' evidentemente quella di evitare turbative alla serenita' ed imparzialita' dei giudizi, di evitare cioe' ai giudici del relativo procedimento il disagio di decidere nei confronti di un magistrato del proprio ufficio o del medesimo distretto di appartenenza. 4. - Se cosi' e', deve ritenersi che la norma stessa violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede analogo e speculare spostamento della competenza territoriale nell'ipotesi in cui l'attore-danneggiato sia a sua volta un magistrato che all'epoca dei fatti svolgeva la sua attivita' nel distretto cui appartiene l'ufficio giudiziario chiamato a decidere sulla sua domanda risarcitoria. 5. - Infatti il medesimo rischio di turbativa alla serenita' ed imparzialita' dei giudizi e' ravvisabile anche in tale ipotesi: ne consegue che il magistrato-danneggiante viene a trovarsi, sotto il profilo del diritto alla difesa (dato che rischia di essere assoggettato a un giudizio che potrebbe essere non del tutto sereno, secondo la valutazione operata, se pure da diverso angolo visuale, dal legislatore stesso), in una posizione deteriore rispetto a quella del suo contraddittore sotto il profilo dell'imparzialita' del giudice (con cio' verificandosi la violazione dell'art. 24 della Costituzione). Non assume rilievo la circostanza che l'azione e' formalmente esperita nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dato che il magistrato e' comunque legittimato ad intervenire in giudizio (art. 6, che prevede a tal fine un'obbligatoria litis denuntiatio) e che la decisione e' idonea ad incidere nei suoi confronti sia sotto il profilo economico (azione di rivalsa dello Stato di cui all'art. 7) che sotto quello disciplinare (art. 5 comma 5), oltre che sotto l'aspetto meramente morale e professionale. 6. - La differente disciplina di due fattispecie sostanzialmente analoghe ed omogenee, la quale non appare ispirata ad alcun criterio di ragionevolezza, integra altresi' la violazione dell'art. 3 della Costituzione. E che detta disciplina sia da ascrivere non ad una ragionata valutazione della diversita' delle situazioni, ma ad una mera dimenticanza del legislatore (che ha omesso di considerare l'ipotesi, peraltro marginale, che il danneggiato potesse rivestire la qualifica di magistrato), e' confermato dall'art. 11 dell'attuale codice di procedura penale (approvato pochi mesi dopo la legge n. 117/1988 ed entrato in vigore l'anno successivo), che prevede l'obbligatorio spostamento della competenza territoriale tanto nell'ipotesi in cui il magistrato sia soggetto passivo dell'azione penale quanto in quella in cui egli assuma la veste di parte lesa dal reato: il legislatore in sostanza ribadisce il dubbio sull'imparzialita' del giudice chiamato a giudicare un collega operante nel distretto, omettendo di trarne le debite conseguenze sul piano normativo nella sola fattispecie denunciata col presente provvedimento. Ne' tale omissione puo' essere colmata in sede interpretativa, dato che la predetta norma derogativa alla competenza territoriale ordinaria ha carattere eccezionale ed e' pertanto insuscettibile di interpretazione analogica. 7. - La questione sopra evidenziata, oltre che non manifestamente infondata per le superiori considerazioni, e' certamente rilevante nel presente giudizio, dato che il dott. Sidoti all'epoca dei fatti per cui e' causa svolgeva da quasi un trentennio la funzione di magistrato nel distretto della corte d'appello di Messina con la qualifica di pretore di Milazzo. La circostanza che il giudizio si trovi nella fase di delibazione dell'ammissibilita' della domanda non incide sulla rilevanza della questione prospettata, dato che e' appunto in tale fase che va verificata la competenza del giudice adito (art. 5, comma 3). Ed e' appena il caso di rilevare che la competenza in questione, pur in assenza di espressa dichiarazione legislativa, viene pacificamente considerata come funzionale ed inderogabile in quanto dettata da motivi di ordine pubblico: con la conseguenza che la relativa incompetenza deve ritenersi rilevabile d'ufficio.